Tutti quei Comuni che hanno approvato la Delibera relativa al Regolamento TARI, la tassa sui rifiuti, oltre il termine perentorio del 31 marzo 2018 non possono applicare le tariffe stabilite per l’anno in corso. La delibera di Consiglio comunale non è illegittima solo perché è possibile applicare queste tariffe in futuro, ma solo dal 1° gennaio dell’anno successivo, ovvero il 2019. Dopo l’errata quantificazione della quota variabile della Tari sulle pertinenze, partita proprio dal Comune di Polignano e balzata alle cronache nazionali grazie alla mia interrogazione, ecco un altro grave errore per l’Amministrazione Vitto che crea ulteriore caos per il lavoro dell’Ufficio Tributi comunale nonché scompiglio tra i contribuenti.
A sancirlo con assoluta e incontrovertibile certezza è il Dipartimento delle Finanze del MEF che ho interpellato su suggerimento dell’avvocato Giuseppe Durante. Nella sua nota, il direttore Giovanni Spalletta ribadisce che l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
A Polignano l’approvazione della delibera avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina della TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – Anno d’imposta 2018” è avvenuta solamente durante il consiglio comunale del 13 aprile 2018, quindi ben due settimane oltre il termine stabilito dalla normativa del 2006, ribadito con specifico riferimento alla TASI e alla TARI anche dall’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Nel corso degli anni, la Direzione Finanze del MEF ha proceduto a far rilevare l’illegittimità delle deliberazioni adottate dai Comuni in materia di tributi locali oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in quanto in contrasto con la norma del 2006. Nell’ottica di una leale collaborazione tra amministrazioni ha dapprima invitato i Comuni ad annullare, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, gli atti adottati tardivamente e poi, nei casi di mancato adeguamento, ha promosso impugnativa dinnanzi ai competenti Organi di giustizia amministrativa. Durante i vari pronunciamenti, il Consiglio di Stato si è espresso dapprima per l’illegittimità tout court dell’atto e poi, nell’agosto 2017, per una nuova lettura della questione: la violazione del termine del 31 marzo non implica di per sé ed automaticamente l’illegittimità delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, facendole pertanto decadere, ma incide solo sul regime di efficacia temporale. In pratica, la decisione del Consiglio comunale viene “salvaguardata” al fine di consentirne l’applicazione nell’anno successivo, qualora ovviamente non si proceda all’adozione di una nuova determinazione.
Quel che rimane in vigore per il 2018, pertanto, è il precedente regolamento TARI –che non è altro che quello al cui interno è presente l’errata disposizione di calcolo sulla quota variabile della TARI. Insomma, un gran immenso caos generato da quelli che si definiscono ‘esperti amministratori’ ma che, di fatto, hanno costretto a pagare più del dovuto i cittadini possessori di pertinenze. Ma che, soprattutto, non sono riusciti a creare un sistema di tassazione che tenga in considerazione il reale rifiuto prodotto, come prevede la normativa. Se si pesasse il rifiuto, come accade in altri Comuni italiani virtuosi da tanti anni non si avrebbero di questi problemi. Nel frattempo i polignanesi che hanno pagato, lo hanno fatto in funzione di una tassazione non valida, chi deve ancora pagare invece può farlo basandosi sul regolamento TARI 2017 ma deve prestare alle pertinenze, dove non deve pagare la quota variabile non dovuta. Invitiamo i cittadini a far valere i propri diritti dinanzi a questa Amministrazione sorda e, al contempo, invitiamo questi politicanti che si gonfiano della loro pseudo-esperienza a frequentare qualche corso di Pubblica Amministrazione, come li abbiamo più volte suggerito in passato. Ne beneficerebbero tutti i polignanesi, costretti sinora a subire la loro incapacità.
INTERVISTA ALL’AVVOCATO GIUSEPPE DURANTE

Avvocato Giuseppe Durante
Avvocato tributarista nonché esperto di fiscalità locale e contenzioso tributario da oltre 15 anni, oltre che pubblicista per le case editrici Maggioli e Il Sole 24 Ore e docente di Diritto Tributario presso l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima
- Le leggi italiane, è noto a tutti, sono tantissime. Come ha scoperto questa anomalia che fa sì che il Regolamento TARI di Polignano approvato ad aprile sia valido solo dal 01.01.2019?
Tutto è partito dall’avviso di pagamento che ho ricevuto per il mio studio d’avvocato a Polignano in via A.A. Magnesi. Da tecnico ed addetto ai lavori ho letto con attenzione la bolletta recapitatami e mi è subito balzata agli occhi la data di approvazione della delibera. La questione delle delibere tardive TARI ha interessato diverse centinaia di Comuni in Italia, anche nel 2017, e se ne discute da minimo tre anni, con diversi giudizi anche del Consiglio di Stato. Alla luce di ciò, sono venuto in possesso della copia della delibera di consiglio comunale con cui si approvava il Regolamento TARI e ho avuto conferma di quello che avevo ipotizzato: essendo stata adottata oltre il termine perentorio previsto dalla normativa del 31 marzo, la deliberazione è illegittima ovvero non valida per l’anno in corso, il 2018.
- Come è possibile, secondo lei, che a Polignano non si fosse a conoscenza di questo termine perentorio del 31 marzo?
Certamente è una bella domanda ma andrebbe rivolta agli Amministratori Comunali che avrebbero dovuto conoscere il termine perentorio del 31 marzo, stabilito dalle normative come data ultima per la determinazione e l’approvazione delle nuove tariffe TARI.
- Pertanto, giunti a questo punto, cosa suggerisce di fare ai contribuenti polignanesi?
L’approvazione tardiva della delibera di consiglio comunale, effettuata dal Comune di Polignano il 13 aprile 2018 e non entro il 31 marzo, ha implicato l’inefficacia temporale delle tariffe TARI relative al periodo di imposta 2018, come disposto dal Consiglio di Stato nelle ultime sentenze depositate a gennaio 2018.
Pertanto l’inefficacia temporale relativa al 2018 delle tariffe TARI comporta di conseguenza l’invalidità della bollettazione TARI effettuata dal Comune per l’anno corrente. In altre parole, i bollettini inviati dal Comune di Polignano ai contribuenti riferiti all’anno di imposta 2018 sono nulli poiché gli importi sono stati quantificati sulla base di tariffe inefficaci.
Dunque, tutti i contribuenti di Polignano dovrebbero sospendere il pagamento delle rate ultime ancora da versare.
- E a chi non ha ancora pagato, invece?
A chi non ha ancora pagato, invece, il consiglio è quello di astenersi dal farlo. In caso di accertamenti successivi notificati dal Comune, gli stessi potranno essere impugnati davanti al Giudice tributario ivi chiedendo la disapplicazione del Regolamento comunale ex. art. 7 del D.lgs. n. 546/1992.
- Cosa cambia in sostanza?
L’errore del Comune comporta che dovranno essere re-inviate a tutti i contribuenti le nuove bollettazioni, in autoliquidazione, con la tariffazione attualmente vigente, ovvero quella del 2017. Ciò implica inevitabili costi aggiuntivi a carico dell’Ente ma non possono far pagare i contribuenti senza fornire loro un importo preciso e valido.
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