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Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole interesserà 24 Comuni della Puglia nelle zone di montagna ubicate nel Gargano
Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole interesserà 24 Comuni della Puglia nelle zone di montagna ubicate nel Gargano

Nasce l’indicazione facoltativa Prodotto di Montagna

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 26 luglio 2017, il Ministero delle Politiche Agricole ha disciplinato la possibilità di etichettare come “Prodotti di montagna” alcune tipologie rispondenti a determinate caratteristiche. Le aziende agricole potranno volontariamente scegliere di utilizzare questa indicazione per carne, latte, formaggi e altri alimenti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e da quelli in transumanza nonché sui prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura. Ad essere interessati sul territorio pugliese saranno ben 24 comuni classificati come totalmente o parzialmente montani dal Piano di Sviluppo Rurale regionale, tutti in provincia di Foggia. Ben 17 quelli totalmente delimitati come montani (Accadia, Anzano di Puglia, Cagnano Varano, Carpino, Celle S. Vito Faeto, Ischitella, Mattinata, Monteleone di Puglia,
Monte S. Angelo, Panni, Peschici, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste) a cui si aggiungono i 7 parzialmente delimitati come tali (Apricena, Candela, Manfredonia, Orsara, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis). La dicitura “Prodotto di montagna” si può ottenere tramite una semplice comunicazione alla Regione e, dal prossimo gennaio, il ministero dovrebbe rendere disponibile anche il logo.

Questa possibilità concessa ai territori montani di utilizzare l’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna” consentirà alle aziende ricadenti in queste zone di distinguersi e di valorizzare le proprie produzioni e, dall’altro, aiuterà il consumatore finale nella scelta consapevole di ciò che acquista. Questo strumento utile a distinguere e valorizzare le produzioni di montagna rappresenta, almeno in parte una contribuzione alla compensazione, seppur parziale, degli oggettivi svantaggi che, spesso, si trova a dover affrontare chi produce in zone montane.

Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole fissa anche regole per i mangimi, gli ingredienti e gli impianti di trasformazione: la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75%, nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

 

Il Mattino di Foggia - 28.12.2017

Il Mattino di Foggia – 28.12.2017

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