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Modifiche al Testo unico sull’Ambiente che antepongono gli interessi economici alle bonifiche in caso di inquinamento delle falde acquifere. Reati accantonati
Modifiche al Testo unico sull’Ambiente che antepongono gli interessi economici alle bonifiche in caso di inquinamento delle falde acquifere. Reati accantonati

Martucci: il “Decreto del Fare” salva i reati ambientali

La denuncia parte dal “Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua” a cui i parlamentari del MoVimento 5 Stelle intendono dare seguito come emendamenti ad hoc. Il principio “chi inquina paga” decade, mettendo a rischio la salute dei cittadini e la qualità dell’acqua delle falde, un patrimonio comune di straordinaria importanza per la vita del paese.

Se appena pochi giorni fa abbiamo avuto l’ennesima riprova che, ahinoi, le falde acquifere presenti nei pressi della Discarica Martucci sono altamente inquinate, come certificato dai Carabinieri del Noe e come da tempo denunciato dai comitati cittadini, anche a causa delle doline presenti nella zona, oggi scopriamo che il salvacondotto è proprio nel presunto e cosiddetto “Decreto del Fare” che afferma “nei casi in cui le acque di falda determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione”. In pratica, la qualità dell’acqua e la salute dei cittadini è subordinata alle logiche economiche di chi è l’autore dell’inquinamento, ponendo in secondo piano i reati compiuti. Potranno mai avere pace gli abitanti della Terra di Bari?

Subordinare l’eliminazione della fonte di inquinamento oltreché a possibilità tecniche anche al presupposto che ciò sia economicamente sostenibile per il privato che inquina si sostanzia in una prevalenza degli interessi economici del privato sul diritto alla salute e all’ambiente salubredichiara Enzo Di Salvatore, professore di Diritto Costituzionale all’Università di TeramoCiò viola anche il diritto dell’Unione Europea e segnatamente il principio chi inquina paga”.

L’infelice formulazione del comma 1 dell’Art. 41 del Decreto del Fare, infatti, subordina la bonifica all’interesse economico del privato inquinatore, infischiandosene dei reati compiuti. Questa clausola di salvaguardia degli interessi privati su quelli pubblici scatterebbe addirittura in presenza di un conclamato rischio sanitario derivante dall’inquinamento in atto. Inoltre, mentre prima già dalle fasi dei preliminari degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza vi era l’obbligo di adottare misure per evitare almeno la diffusione degli inquinanti dal sito inquinato, il Decreto introduce ora il criterio della semplice “attenuazione” della diffusione degli inquinanti. Il comma 1, inoltre, combinato con i successivi 2 e 6, produce una norma che permette di ritenere accettabili interventi che producono una limitata riduzione dell’inquinamento, a livello non meglio specificati. Se in un sito la falda per una sostanza è inquinata 1000 volte i limiti, magari potrà essere considerata sufficiente una attenuazione, una riduzione a 500 volte i limiti: alla fine si tratta di un “dimezzamento”, sosterranno i promotori della modifica.

Decreto del Fare

Art. 243

Gestione delle acque sotterranee emunte

(articolo così sostituito dall’art. 41, comma 1, decreto-legge n. 69 del 2013)

  1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza.
  2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6.

 

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