Da qualche tempo alcune Amministrazioni e Comunità locali sono in agitazione per evitare la costruzione di un inceneritore di rifiuti di nuova concezione che dovrebbe sorgere a ridosso dei propri centri abitati.
Si tratta del progetto della Newo SpA che, senza ingenerare alcuna curiosità, intoppo, notizia od eccezione, era riuscito, nell’indifferenza generale, ad acquisire tutti i permessi ed i pareri necessari alla sua realizzazione.
Qualcosa però è trapelato ed immediatamente si sono manifestate posizioni ed iniziative contrarie alla costruzione di quell’opera.
Contrarietà immediatamente condivisa dall’ARO BA/2, dai Comuni di Modugno, Palo del Colle, Giovinazzo, Binetto, Bitetto, Bitritto, Sannicandro e poi anche dal Comune di Bari.
Immediatamente contraria invece la Regione, e segnatamente il suo Presidente, che “questa volta” ha dichiarato di rispettare funzioni e competenze di tutti gli uffici intervenuti e di non poter in alcun modo rimettere in discussione la realizzazione dell’inceneritore.
A fronte di questa posizione di totale chiusura, le altre Amministrazioni interessate hanno presentato ricorsi al TAR nei confronti della Regione e della Newo, mentre, alla base, si vanno mobilitando i cittadini per accertare se l’acquisizione di tutti i permessi ed i pareri necessari sia realmente avvenuta “nell’indifferenza generale” o se non sia stata perseguita grazie ad un’opera “di accompagnamento” altamente qualificata e “di presentazione” altamente locata.
La risposta a questa domanda è giunta prima che non si dica!
Infatti, la ITEA SpA di Milano, intervenendo nei giudizi promossi davanti al TAR, ha dichiarato di aver progettato l’impianto per la Newo insieme (…in collaborazione) con AMIU SpA.
Questa circostanza induce a ritenere che la Regione ed il suo Presidente sapessero del progetto della Newo fin dal suo concepimento (progettazione = localizzazione) considerato che l’avv. Grandaliano (già Presidente AMIU) se non il “clone”, può essere considerato la “protesi” di Emiliano nel settore dei rifiuti.
Ma ciò non risolve la questione, perché, a prescindere dalla buona o mala fede dei soggetti in campo, la costruzione dell’inceneritore dipende ormai dal giudizio del TAR.
Intanto, in attesa della sentenza che tarderà a venire in assenza di alcuna istanza incidentale di sospensione (altra…stranezza), la Newo ha diffidato l’ASI di Bari alla stipula (entro 15 giorni) dell’atto di cessione del suolo assegnatole, precisando che lo riterrà integralmente responsabile di tutti i danni subiti in caso di “immotivato inadempimento” ed anche della eventuale “sospensione” di un (presunto) contratto in essere.
A fronte di tale diffida, il Consorzio ASI avrebbe potuto tranquillamente richiamare il secondo comma dell’art. 5 del suo Regolamento per la gestione dei suoli che prescrive: “L’assegnatario è altresì tenuto a procedere alla stipula dell’atto di cessione entro 60 giorni dal formale invito del Consorzio. La stipula dovrà comunque intervenire quando lo stato dei lavori e dell’investimento abbia superato il 60% dell’iniziativa programmata”.
Il Consorzio ASI invece immediatamente decide di chiedere il parere ad un legale che lo invita alla prudenza e gli suggerisce di rimettere la questione alla valutazione dell’Assemblea dei suoi soci atteso che la maggioranza della stessa ha richiesto l’annullamento della Det. regionale n. 7 del 25.01.2018 che ha dato il via libera per la costruzione dell’inceneritore.
L’Assemblea dei soci, riunitasi il 28 settembre, invece di valutare, suggerire, consigliare, decide di “non autorizzare il CdA alla cessione dell’area” assumendo un ruolo ed una funzione che non le competono.
Ma v’è di più, perché lo stesso CdA, riunitosi dopo quell’Assemblea, decide addirittura di costituirsi “ad adiuvandum” nei ricorsi presentati dall’ARO BA/2 e dai Comuni davanti al TAR per dare vita ad “un vero e proprio fronte del NO all’inceneritore” come ha raccontato la Gazzetta del 6 ottobre.
Queste decisioni dell’ASI inducono a ritenere che il richiamato secondo comma dell’art. 5 del Regolamento di gestione dei suoli sia sconosciuto a tutti i componenti del CdA che mai hanno approvato una motivata delibera di deroga da quanto nello stesso statuito.
Infatti, basterebbe appena richiamare quella prescrizione per rigettare la diffida della Newo assumendo una “semplice” deliberazione di rifiuto della deroga, motivata proprio dalla contrarietà delle popolazioni e delle Amministrazioni interessate.
Contestualmente, però, occorrerebbe che il CdA chiarisse se la nota n. 4742 del 20.07.2017, redatta in palese violazione del Regolamento di gestione dei suoli (abuso!) è scaturita da una sua (inconfessabile) decisione o dalla (illecita) iniziativa dei suoi sottoscrittori.
Così, si capirebbe almeno se l’ASI intende realmente impedire la costruzione dell’inceneritore col pubblico contributo di 10 milioni di euro e se alla Newo non resta che attendere le decisioni della Magistratura e costruire l’inceneritore solo con i suoi soldi. O se gli amministratori di quel Consorzio non perseguano l’avvento di un secondo collegio arbitrale che, dopo quello per Ecoenergia, lo “spolpi” completamente (come appreso dalla Gazzetta del 22 giugno scorso).

