Tutti quei Comuni che hanno approvato la Delibera relativa al Regolamento TARI, la tassa sui rifiuti, oltre il termine perentorio del 31 marzo 2018 non possono applicare le tariffe stabilite per l’anno in corso. La delibera di Consiglio comunale non è illegittima solo perché è possibile applicare queste tariffe in futuro, ma solo dal 1° gennaio dell’anno successivo, ovvero il 2019. Dopo l’errata quantificazione della quota variabile della Tari sulle pertinenze, partita proprio dal Comune di Polignano e balzata alle cronache nazionali grazie all’interrogazione del deputato Giuseppe L’Abbate (M5S), ecco un altro grave errore per l’Amministrazione Vitto che crea ulteriore caos per il lavoro dell’Ufficio Tributi comunale nonché scompiglio tra i contribuenti. Con Polignano altri 17 Comuni: Alberobello e Altamura (BA); Brindisi e San Pietro Vernotico (BR); Gallipoli, Neviano, Novoli, Spongano e Tuglie (LE); Manduria, Montepanaro e Roccaforzata (TA); Margherita di Savoia (BT); Mattinata, Orta Nova, San Nicandro Garganico e San Paolo di Civitate (FG).
A sancirlo con assoluta e incontrovertibile certezza è il Dipartimento delle Finanze del MEF che ho interpellato su suggerimento dell’avvocato Giuseppe Durante. Nella sua nota, il direttore Giovanni Spalletta ribadisce che l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Nei 20 Comuni pugliesi interessati l’approvazione della delibera avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina della TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – Anno d’imposta 2018” è avvenuta solamente dopo il termine ultimo stabilito dalla normativa del 2006, ribadito con specifico riferimento alla TASI e alla TARI anche dall’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Nel corso degli anni, la Direzione Finanze del MEF ha proceduto a far rilevare l’illegittimità delle deliberazioni adottate dai Comuni in materia di tributi locali oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in quanto in contrasto con la norma del 2006. Nell’ottica di una leale collaborazione tra amministrazioni ha dapprima invitato i Comuni ad annullare, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, gli atti adottati tardivamente e poi, nei casi di mancato adeguamento, ha promosso impugnativa dinnanzi ai competenti Organi di giustizia amministrativa. Durante i vari pronunciamenti, il Consiglio di Stato si è espresso dapprima per l’illegittimità tout court dell’atto e poi, nell’agosto 2017, per una nuova lettura della questione: la violazione del termine del 31 marzo non implica di per sé ed automaticamente l’illegittimità delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, facendole pertanto decadere, ma incide solo sul regime di efficacia temporale. In pratica, la decisione del Consiglio comunale viene “salvaguardata” al fine di consentirne l’applicazione nell’anno successivo, qualora ovviamente non si proceda all’adozione di una nuova determinazione.
Quel che rimane in vigore per il 2018, pertanto, è il precedente regolamento TARI che, nel caso del Comune di Polignano, non è altro che quello al cui interno è presente l’errata disposizione di calcolo sulla quota variabile della TARI. Insomma, un gran immenso caos generato da quelli che si definiscono ‘esperti amministratori’ ma che, di fatto, hanno costretto a pagare più del dovuto i cittadini possessori di pertinenze. Ma che, soprattutto, non sono riusciti a creare un sistema di tassazione che tenga in considerazione il reale rifiuto prodotto, come prevede la normativa. Se si pesasse il rifiuto, come accade in altri Comuni italiani virtuosi da tanti anni non si avrebbero di questi problemi. Nel frattempo tutti quei cittadini pugliesi residenti nei Comuni interessati dall’errore che hanno pagato, lo hanno fatto in funzione di una tassazione non valida, chi deve ancora pagare invece può farlo basandosi sul regolamento TARI 2017 ma deve prestare attenzione alle pertinenze, dove non deve pagare la quota variabile non dovuta. Invitiamo i cittadini a far valere i propri diritti. Infine non posso esimermi dall’invitare questi amministratori al rispetto delle norme, ad iniziare dal Sindaco Vitto che si fregia anche del titolo di Presidente Anci Puglia, del Sindaco dei Sindaci pugliesi.



