Ottenere una facile e netta distinzione tra i prodotti etichettati come integrali (quali pane, pasta, fette biscottate, cracker, prodotti da forno, biscotti e dolci) ma che, per la maggior parte, sono prodotti con farina raffinata industrialmente (la cosiddetta “00”) a cui è aggiunta una crusca devitalizzata e finemente macinata, ossia un residuo della lavorazione di raffinazione. Una lavorazione facilmente identificabile, ad esempio, nel pane che è contraddistinto da un colore chiaro (la farina raffinata) ed è inframmezzato da punti scuri (la crusca aggiunta).
Questi farinacei prodotti con farine bianche raffinate arricchite di crusca sono privi del germe e non dispongono, dunque, di tutte le migliaia di sostanze che cooperano per garantire il massimo assorbimento dei nutrienti, la massima digeribilità e la massima protezione contro le malattie che le farine di grano duro non raffinato (le “integre”) possono garantire come testimoniato da recenti studi scientifici.
È questo l’obiettivo della proposta di legge che ho presentato in Commissione Agricoltura alla Camera dal titolo “Disposizioni concernenti l’etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo”.
La proposta di legge mira a differenziare i prodotti alimentari realizzati totalmente con farine di grano duro non raffinate, incentivandone la vendita e il consumo ed informando opportunamente il consumatore attraverso la dicitura farine integre. Questa tipologia di farine deve essere ottenuta senza alcun processo di raffinazione per separare all’origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati. Se ne incentiverà il consumo nei menù della ristorazione scolastica ed ospedaliera, mentre nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari, emanati dai singoli enti territoriali, il loro inserimento può costituire titolo preferenziale. Fondamentale sarà veicolare l’informazione sui principi attivi e sugli effetti sulla salute anche negli stessi punti vendita. Per una maggiore tutela e per un’informazione completa del consumatore, sarà obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano, distinguendolo dai prodotti alimentari ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschello.
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